Indicatore di tempestività dei pagamenti

Art. 33 - Obblighi  di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione

Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore di tempestività dei pagamenti».

Il Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66 (in G.U. 24/04/2014, n.95), convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 (in G.U. 23/06/2014, n.143), ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 33, comma 1.

"Le pubbliche  amministrazioni  pubblicano,  con  cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi  di  pagamento  relativi agli acquisti di beni, servizi e  forniture,  denominato  'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti'. A decorrere dall'anno  2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni  pubblicano  un indicatore,  avente  il  medesimo  oggetto,  denominato   "indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti".

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 settembre 2014 “Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni” (GU Serie Generale n.265 del 14-11-2014)

Modalità di calcolo

L’indicatore di tempestività dei pagamenti è stato calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l’importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

Definizioni

“transazione commerciale”, i contratti, comunque denominati, tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;

“giorni effettivi”, tutti i giorni da calendario, compresi i festivi;

“data di pagamento”, la data di trasmissione dell’ordinativo di pagamento in tesoreria;

“importo dovuto”, la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento

Tempi pubblicazione

indicatore annuale entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento

indicatore trimestrale, a decorrere dal 2015, entro 30 giorni successivi al trimestre

Periodo di riferimento  trimestre Valore  note 
2018 I -33,33
 il periodo di riferimento per l'anno 2018 è gennaio - marzo 2018
   II

 -25,20

il periodo di riferimento per l'anno 2018 è aprile - giugno 2018 
  III -28,40 il periodo di riferimento per l'anno 2018 è luglio - settembre 2018
2019 I -12,54 il periodo di riferimento per l'anno 2019 è gennaio - marzo 2019
  II -35,27 il periodo di riferimento per l'anno 2019 è aprile - giugno 2019
  III -28.28 il periodo di riferimento per l'anno 2019 è luglio - settembre 2019
2020 I - 27,01 il periodo di riferimento per l'anno 2020 è gennaio - marzo 2020
  II 0,88 il periodo di riferimento per l'anno 2020 è aprile - giugno 2020
  III -22,79 il periodo di riferimento per l'anno 2020 è luglio 2020 - settembre 2020
2021 I -22,34 il periodo di riferimento per l'anno 2021 è gennaio -marzo 2021
  II 19,30 il periodo di riferimento per l'anno 2021 è aprile - giugno 2021
2021 III 72.73 il periodo di riferimento per l'anno 2021 è luglio - settembre 2021
2021 IV 9.16 il periodo di riferimento per l'anno 2021 è ottobre - dicembre 2021
2022 I  0.0 il periodo di riferimento per l'anno 2022 è gennaio -marzo 2022
2022 II  0.94 il periodo di riferimento per l'anno 2022 è aprile - giugno 2022
2022 III  15.39

il periodo di riferimento per l'anno 2022 è luglio - settembre 2022

2022 IV  37.13

il periodo di riferimento per l'anno 2022 è ottobre - dicembre 2022

2023 I -13.51

il  periodo di riferimento per l'anno 2023 è gennaio -marzo 2023

2023 II 28.41

il  periodo di riferimento per l'anno 2023 è aprile -giugno 2023

2023 III 53.32

il  periodo di riferimento per l'anno 2023 è luglio -settembre 2023

2024 I -7.63

il  periodo di riferimento per l'anno 2024 è gennaio -marzo 2024

Allegati

Indicatore+di+tempest.pagamenti+2023.pdf

Indicatore_di_Tempestività_dei_pagamenti_2022.pdf

indice_di_tempestività_Annuale2021.pdf

Indicatore_temp.pagamenti_2018.pdf

Decreto_indicatore_tempestività_pagamenti_2020.pdf

decreto_indicatore_tempestività_2019.pdf

Decreto_indicatore_di_tempestività_Trans_comm.2020.pdf