Circolare n. 44 Ferie a. sc. 2025.26

Ferie del personale con contratto a tempo determinato a.s. 2025/2026 - Informativa sulla fruizione delle ferie per i docenti con contratto a T. D. fino al 30/06

 

Premesso che le ferie sono un diritto dei lavoratori garantito dalla Costituzione e che avendo lo scopo di far recuperare le energie psicofisiche sono irrinunciabili e non monetizzabili, si informa il personale docente con Contratto di lavoro a T.D. sino al 30/6, sulla corretta modalità di fruizione delle ferie durante la vigenza dell’incarico.

A tal proposito si rimanda alle indicazioni normative vigenti che hanno modificato la modalità di fruizione delle ferie dei docenti con contratto a tempo determinato, eliminando la possibilità di monetizzazione delle medesime. Nello specifico:

  • Art. 55 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228(Legge di Stabilità 2013) recita: “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione (e senza alcuna distinzione fra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato) fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a 6 giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
  • D.L. 6 luglio 2012, n. 95, art. 5 comma 8, modificato dall’art. 54 della L. 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013) recita: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche […] sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. […] Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
  • L’art. 38 del CCNL –Comparto Istruzione e Ricerca 2019/21 così recita: “Art. 38 Ferie 1. L’art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007, è così sostituito: “15. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative.”

A seguire anche la dichiarazione congiunta n. 2 allegata al Contratto sopra citato che testualmente recita: “In relazione a quanto previsto all’art. 38 (Ferie) le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative di quanto stabilito dall’art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012 convertito nella legge n. 135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria Generale

dello Stato prot. 77389 del 14/09/2012 e prot. 94806 del 9/11/2012-Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6/08/2012 e prot. 40033 dell’8/10/2012), all’atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l’impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità. Resta fermo, inoltre, anche quanto previsto dall’art. 1, commi 54, 55 e 56 della legge n. 228 del 2012.

Secondo la normativa vigente, pertanto, le ferie per i docenti devono essere richieste esplicitamente dal lavoratore e non possono essere assegnate d’ufficio (art. 1, comma 54 della legge n. 228/2012). Infatti, durante i periodi di sospensione delle lezioni (ad esempio Natale, Pasqua, o periodo estivo), i docenti, sia di ruolo che a tempo determinato, rimangono a disposizione della scuola e non possono essere collocati in ferie senza una loro richiesta formale. Non sussiste, infatti, un obbligo di richiesta delle ferie.

La Cassazione, in diverse pronunce, ha ribadito che i docenti, anche nei periodi di sospensione, possono svolgere attività funzionali all’insegnamento, come la progettazione didattica, la ricerca, la documentazione o la preparazione delle riunioni.

Si richiama l’attenzione di tutto il personale docente supplente a Tempo Determinato sulla recente sentenza della Corte di cassazione (Ordinanza 17/06/2024, n. 16715) e sulle sue rilevanti implicazioni per la gestione delle ferie e si sottolinea l’importanza di richiedere esplicitamente le ferie. Si precisa che la mancata richiesta di fruizione delle ferie – a fronte dell’informazione adeguata della scuola – durante i periodi di sospensione delle lezioni fa perdere il diritto all’indennità sostitutiva. L’istituto non è tenuto a corrispondere tale indennità in assenza di una formale richiesta di fruizione.

La liquidazione delle ferie non godute spetterà esclusivamente nel limite di quelle non godibili per incapienza rispetto ai giorni di sospensione delle attività didattiche. Dalle ferie maturate verranno detratti perciò i giorni di ferie fruiti e i giorni di sospensione delle lezioni compresi nel periodo di validità del contratto (vacanze natalizie, pasquali, ponti ecc).

 Modalità di fruizione delle ferie

Alla luce del quadro normativo sopra delineato, si forniscono le seguenti indicazioni operative:

  1. Periodi di fruizione:
  2. I docenti supplenti a tempo determinato devono prioritariamente fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, quali:
  3. vacanze natalizie;
  4. vacanze pasquali;

iii. ponti e festività;

  1. periodo compreso tra la fine delle lezioni e il 30 giugno (in assenza di attività didattiche programmate).
  2. Ferie durante l’attività didattica:
  3. è possibile fruire di un massimo di 6 giornate di ferie durante il periodo di attività didattica, alle seguenti condizioni:
  4. le ferie devono essere state maturate
  5. la fruizione è subordinata alla possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per

l’amministrazione.

  1. Docenti con contratto fino al 30 giugno:
  2. devono presentare istanza di fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni;
  3. In assenza di domanda volontaria, non si avrà diritto all’indennità sostitutiva oltre la misura corrispondente alla differenza tra i periodi maturati e i giorni di fruizione possibile.
  4. Docenti con contratto fino al 31 agosto:
  5. non si procederà all’erogazione di indennità sostitutiva delle ferie, salvo le eccezioni previste dalla norma, in quanto i periodi di sospensione delle lezioni sono sufficienti a garantire la fruizione delle ferie maturate.

Si invitano pertanto i docenti con contratto a tempo determinato con scadenza 30/06/2026 a presentare istanza di fruizione dei giorni di ferie, maturati e maturandi, durante i periodi di sospensione delle lezioni o anche nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, ad esclusione dei giorni previsti per gli scrutini, dei giorni delle prove scritte degli Esami di Stato e degli altri impegni previsti dal Piano annuale delle attività.

Si avvisano i docenti con contratto a tempo determinato della perdita, in assenza di domanda volontaria, del diritto alle ferie stesse ed all’indennità sostitutiva.

Rimane inteso che, l’assenza di domanda volontaria, non darà diritto all’indennità sostitutiva oltre la misura corrispondente alla differenza tra i periodi maturati ed i giorni di fruizione possibile (nel caso di Contratti a T.D. sino al 30/06/2026).

Per il personale con contratto a T.D. sino al 31 agosto, non si potrà procedere ad erogare indennità sostitutiva delle ferie, con le eccezioni previste dalla norma, in quanto i periodi di sospensione delle lezioni sono sufficienti a garantire la fruizione delle ferie maturate.

La richiesta di ferie va fatta direttamente sul portale Spaggiari predisponendo in aggiunta anche il modulo in allegato, che sarà inoltrato congiuntamente alla richiesta.

Si invita, alla luce di quanto sopra riportato, il personale docente supplente a tempo determinato a pianificare attentamente la fruizione delle proprie ferie, in conformità con le disposizioni sopra indicate. Si ricorda che la corretta gestione delle ferie è fondamentale non solo per il benessere del personale, ma anche per garantire l’efficienza e la continuità del servizio scolastico.

 Quanto sopra non si applica al personale supplente breve.

Allegati

Modello-Richiesta-ferie-docenti-supplenti-30-Giugno.doc

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